Il manuale EIA dell’UFAM stabilisce che l’imprenditore sia assistito in cantiere da un esperto di protezione ambientale e pedologia. Alcuni Cantoni hanno ora iniziato, senza mandato legislativo, a imporre disposizioni drastiche nell’ambito dell’assistenza pedologica in cantiere (BBB), alle aziende di estrazione in fase di concessione di autorizzazione all’estrazione. In alcuni casi si spingono a richiedere che l’assistenza pedologica in cantiere abbia la facoltà di impartire istruzioni alla direzione lavori o addirittura al committente. Inoltre in diversi casi sono autorizzate ad effettuare assistenza pedologica in cantiere esclusivamente persone in possesso di una formazione accademica e membri della Società svizzera di pedologia.
L’ASIC si oppone alle disposizioni supplementari e sta intrattenendo colloqui in tal senso con l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, le associazioni cantonali e i Cantoni. Spetta al committente, che ha la responsabilità imprenditoriale complessiva, stabilire quali facoltà di impartire istruzioni abbia l’assistenza pedologica in cantiere e il relativo profilo di requisiti. Eventuali disposizioni in proposito devono essere adeguate e riferite al singolo caso. È molto importante che nelle autorizzazioni si distingua chiaramente tra cantiere e sito d’estrazione. Un cantiere è un posto di lavoro mobile in cui spesso si verificano situazioni che impongono premura. Questo aspetto influisce notevolmente sui profili di requisiti e sulle facoltà di impartire istruzioni.
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